Risposte alle domande più frequenti

In questa sezione è pubblicato l'elenco delle domande più frequenti poste all'Ente. Queste rappresentano per noi un mezzo per dare una risposta a quesiti di carattere generale e specifici, che interessano la cittadinanza, gli operatori economici, i turisti, e tutti coloro che vorranno consultarle. Le domande risposte (FAQ - Domande frequenti) sono ordinate per settore dell'Ente. Sono consultabili liberaremente o attraverso il motore di ricerca sottostante.


E’ una nuova imposta istituita in via sperimentale dall’anno 2012 sino all’anno 2014. Sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI) nonché l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari riguardanti i beni non locati;

Sono tenuti al pagamento dell'IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonché i titolari di diritti reali quali usufrutto, diritto di abitazione, enfiteusi, superficie. Per gli immobili concessi in leasing, il soggetto passivo è il locatario. In caso di coniugi separati o divorziati, l’imposta  è dovuta dal coniuge assegnatario a seguito di sentenza, il quale occupa l’immobile anche se non è proprietario.

La base imponibile dell'IMU è il valore degli immobili. Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili.

 

Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal "valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione", in pratica il valore di mercato.

 

Per quanto riguarda i fabbricati, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (ai sensi dell'art.3, comma 48, della legge 23/12/1996, n. 662), per i nuovi coefficienti di seguito riportati, che valgono soltanto per l'IMU:

  • 160 per le categorie A, (escluse A/10) e per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
  • 80 per le categorie A/10 e D/5;
  • 140 per le categorie da B/1 a B/8 e C/3, C/4 e C/5;
  • 60 per le categorie D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9 e D/10;
  • 55 per la categoria C/1;

 

Nel caso dei terreni agricoli . La base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (così come risulta dal catasto), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti, che valgono solo per l'IMU: 110, nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; 135, per tutti gli altri terreni.

L'IMU da pagare dipende dalla base imponibile dell'immobile posseduto, dall'aliquota, dalla quota di possesso e dal periodo di possesso. Nel caso di un immobile posseduto per intero e per tutto l'anno, l'imposta annuale dovuta si calcola moltiplicando il valore imponibile per l'aliquota. Per il calcolo del periodo di possesso vale la stessa regola dell'ICI: viene considerato un mese intero di possesso il mese nel quale il possesso si verifica per almeno 15 giorni. Pertanto, l'acquisto di un immobile che avviene il 10 del mese comporta il calcolo dell'imposta da parte dell'acquirente per l'intero mese (il possesso si protrae per oltre 15 giorni); un acquisto che avviene il giorno 20 del mese, comporta il calcolo dell'imposta a partire dal mese successivo (il possesso si protrae per meno di 15 giorni).

Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale "il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente", come indicato dal comma 2, art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n. 16 del 2012.

Con le modifiche introdotte dal decreto legge n.16/2012, ai fini IMU, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge in sede di separazione o divorzio, si intende effettuato a titolo di diritto di abitazione e pertanto costituisce presupposto per il pagamento dell'IMU. Il coniuge assegnatario dell'abitazione è quindi obbligato dalla legge al pagamento dell'IMU, a prescindere dall'effettivo possesso dell'immobile, per tutta la durata dell'assegnazione.

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