Statuto

 

Statuto Comunale

 
 

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.20 dell'8 Luglio 2002

 

INDICE

TITOLO I

 

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

 

Configurazione giuridica

  1. Il Comune di Villasor è Ente Locale autonomo, nell'ambito dell'ordinamento istituzionale dello Stato, secondo i principi inderogabili fissati dalle Leggi della Repubblica e nel rispetto delle norme dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna e del presente Statuto.
  2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa. Nell'ambito del proprio ordinamento e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, esso ha autonomia impositiva e finanziaria con facoltà di conformare la politica delle entrate alle esigenze della comunità rappresentata.

 

Art. 2

 

Territorio, Stemma, Gonfalone, Sito Internet

  1. Il territorio del Comune di Villasor si estende per Kmq. 86,52, confinante: a nord con il Comune di Serramanna;- a est con i Comuni di Monastir, Nuraminis, San Sperate; - a sud con i Comuni di Decimomannu e Decimoputzu;- a ovest con i Comuni di Villacidro e Vallermosa.
  2. La sede legale del Comune è fissata presso il Palazzo municipale. La Sala Consiliare è ubicata presso il Castello Siviller.
  3. Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26 febbraio 1982 e concessi con Decreto del Presidente della Repubblica in data 21 marzo 1983, trascritto nel Registro Araldico il 20 settembre 1983.
  4. L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato da apposito regolamento. L'uso dello stemma da parte di altri soggetti è pure disciplinato da apposito regolamento. Nelle more dell'approvazione del suddetto atto, l'uso può essere autorizzato dal Sindaco con proprio atto.
  5. Il Comune provvederà a istituire il sito Internet ufficiale il cui funzionamento e utilizzo sarà disciplinato con apposito regolamento approvato dalla Giunta Comunale.

 

Art. 3

 

Uso della Bandiera

  1. Il Comune fa uso della Bandiera Nazionale, della Bandiera della Regione Autonoma della Sardegna e dell'Unione Europea secondo la disciplina vigente in materia.

 

Art. 4

 

Finalità

 
  1. Il Comune promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona, consolida ed estende i valori di giustizia, di libertà, di democrazia e di pace, promovendo la solidarietà della comunità locale, in particolare verso le categorie più svantaggiate e le fasce di popolazione più bisognose.
  2. Il Comune promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli.
  3. Il Comune, coerentemente con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini e dei giovani, riconosce la primarietà dell'investimento culturale e sociale sull'infanzia al fine di concorrere a promuovere lo sviluppo di una società solidale che garantisca ai bambini i diritti inalienabili alla vita, al rispetto dell'identità individuale, etnica, linguistica, culturale e religiosa, all'istruzione e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
  4. Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, opera per il pieno sviluppo della persona e per il progresso civile, sociale ed economico, salvaguardando l'identità culturale e valorizzando l'originalità e la genuinità della tradizione locale.
  5. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche che li coinvolgono, il diritto all'informazione e alla trasparenza sull'attività amministrativa e alla consultazione popolare nei modi e nelle forme previste dal presente Statuto.
  6. Il Comune esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate da Leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà ed ha competenza generale amministrativa nelle materie che interessano la comunità locale ed il proprio territorio.
  7. Il Comune promuove la salvaguardia dell'ambiente, ed anche in nome delle generazioni future, l'organico ed equilibrato assetto del territorio, attuando piani di salvaguardia del territorio per eliminare le cause di inquinamento.
  8. Il Comune tutela e valorizza le risorse culturali, storiche ed artistiche del territorio, promovendo lo sviluppo del patrimonio culturale locale anche nelle sue espressioni di lingua, costume e tradizione popolare. Provvede alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali attraverso servizi e iniziative finalizzati a documentare, conservare e valorizzare la memoria storica e il patrimonio culturale della comunità e consentendo a tutti l'accesso alle testimonianze del pensiero umano.
  9. Il Comune riconosce e tutela il valore dello sport e incentiva la pratica sportiva dei cittadini promuovendola in tutte le sue forme per l'elevato valore psicofisico e sociale della stessa. Il Comune promuove altresì le attività ricreative e del tempo libero.
  10. Il Comune tutela il lavoro in tutte le sue forme, promuove e sviluppa le iniziative economiche pubbliche, sostiene e valorizza quelle cooperative e private per favorire l'occupazione ed il benessere della popolazione; promuove e sostiene forme associative e di autogestione con particolare riferimento alle iniziative imprenditoriali giovanili.
  11. Il Comune, secondo i principi e con le modalità previste dalla legge, adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori. Assicura il rispetto della rappresentanza tra uomini e donne nelle istituzioni.
  12. Il Comune, nel rispetto dei diritti di libertà e autonomia delle persone con disabilità, concorre a promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società attraverso interventi sociali e sanitari previsti in accordi di programma e coordinati, attraverso modalità definite con atti regolamentari, con i servizi sociali, sanitari, educativi e del tempo libero operanti nell'ambito territoriale.

Art. 5

Principio della partecipazione

  1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale e assicura il diritto a partecipare alla formazione delle proprie scelte politico amministrative secondo i principi e nelle forme stabilite dallo Statuto.
  2. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti detenuti dall'Ente e un'informazione completa, accessibile e aggiornata sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali.

 

Art. 6

Forme di cooperazione e collaborazione

  1. Il Comune rispetta nella propria azione il principio di un armonico sviluppo di tutte le potenzialità culturali, sociali ed economiche, quale criterio di collaborazione nei rapporti con tutti i soggetti pubblici e privati.
  2. A questo fine, esercita le funzioni amministrative proprie e quelle che gli sono attribuite o delegate dalle Leggi della Repubblica e della Regione Sardegna, secondo i metodi della programmazione e attuando idonee forme di collaborazione con l'Amministrazione statale, centrale e periferica, con la Regione, con la Provincia e con altri enti pubblici. Il Comune, nel rispetto delle leggi della Repubblica e in conformità ai principi della Carta europea delle Autonomie locali, promuove rapporti e forme di collaborazione con enti locali di altri Paesi, anche al fine di contribuire alla realizzazione dell'Unione europea e della cooperazione internazionale ed al superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono l'amicizia e l'integrazione tra i popoli.

 

Art. 7

Principi di organizzazione dell'attività comunale

  1. Il funzionamento e l'organizzazione dell'attività del Comune devono essere improntate al rispetto dei principi della massima trasparenza, imparzialità, della più diffusa informazione, efficienza, dell'efficacia ed economicità e della semplificazione dei procedimenti e degli atti.
  2. Il Comune, per la gestione dei servizi che, per loro natura e dimensione, non possono essere esercitati direttamente, può predisporre di utilizzare gli strumenti previsti dalla normativa vigente disciplinante la materia.

 

Art. 8

Albo Pretorio

  1. Il Comune ha un Albo Pretorio ove devono essere pubblicati le deliberazioni, gli elenchi, predisposti con cadenza periodica decisa dalla Giunta, degli atti esterni non meramente esecutivi adottati da organi individuali del Comune, le ordinanze, i manifesti e gli atti che per legge o regolamento devono essere portati a conoscenza del pubblico.

 

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9

Funzioni

  1. L'elezione e la composizione del Consiglio comunale, la sua durata in carica e la posizione giuridica dei suoi componenti sono stabilite dalla legge.
  2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco, che è componente del Consiglio medesimo.
  3. Il Consiglio rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo politico amministrativo del Comune, adotta gli atti fondamentali specificatamente demandategli dalle Leggi Statali, Regionali e dal presente Statuto e ne controlla l'attuazione, ispirandosi ai principi di solidarietà, legalità e trasparenza, al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
  4. La funzione di programmazione del Consiglio si esprime in particolare con l'adozione di un documento di indirizzo generale, finalizzato alla predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, contenente sia l'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibili che la determinazione delle priorità di intervento e la assegnazione delle risorse per grandi aggregati, in termini sia qualitativi che quantitativi.
  5. Il Consiglio adotta altresì atti di indirizzo generale per singoli settori omogenei - o per ambiti intersettoriali per favorire lo sviluppo di sinergie - che impegnano la Giunta e che esplicitano in termini qualitativi e quantitativi i risultati da raggiungere, le risorse impegnate, i tempi previsti. La Giunta fornisce periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settore, che consentano di verificare l'andamento della gestione rispetto agli obiettivi fissati.
  6. Il Consiglio è dotato di propria autonomia funzionale ed organizzativa, disciplinata con Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, nel rispetto delle competenze che la legge attribuisce agli altri organi istituzionali e alla dirigenza. Il Regolamento disciplina anche la gestione delle risorse attribuite al Consiglio per il suo funzionamento.

 

Art. 10

Prima adunanza

  1. Il Consiglio, nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi di legge.
  2. Tale seduta è presieduta dal Sindaco che la convoca entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. La convocazione è effettuata con avvisi da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta. La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
  3. La seduta è pubblica e la votazione è palese. Alla seduta ed alla votazione possono partecipare i Consiglieri della cui causa ostativa si discute.
  4. Nell'ambito della prima seduta, il Sindaco giura di osservare lealmente la Costituzione italiana.

 

Art. 11

Comunicazione dei componenti della Giunta e linee programmatiche

  1. Dopo la convalida degli eletti e il giuramento del Sindaco, questi dà comunicazione della composizione della Giunta e della nomina del Vice Sindaco.
  2. Nell'ambito della prima seduta e comunque entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
  3. Agli indirizzi presentati deve ispirarsi l'attività del Consiglio, del Sindaco, della Giunta, del Segretario e dei Responsabili degli uffici e dei servizi, titolari di posizione organizzativa. Essi sono pubblicati in fascicolo a disposizione del richiedente.

 

Art. 12

Funzionamento del Consiglio

  1. Il Consiglio comunale si riunisce su convocazione del Sindaco. Il consiglio è convocato nella apposita sala del Castello Siviller. Può essere convocato in altra sede, anche fuori del territorio comunale, per motivi particolari e contingenti.
  2. Salvo diverse disposizioni del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, l'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare è recapitato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. La convocazione con strumenti telematici è consentita secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.
  3. Il Consiglio deve essere convocato entro un termine non superiore a 20 giorni dalla richiesta di 1/5 dei Consiglieri o di una Commissione consiliare nei modi previsti dal Regolamento del Consiglio, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In tal caso, l'avviso, con il relativo elenco, è consegnato ai Consiglieri almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.
  4. In caso di urgenza, l'avviso con il relativo elenco è consegnato ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza.
  5. Salvi i casi previsti dal Regolamento, le votazioni si effettuano a scrutinio palese. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedono maggioranze qualificate.
  6. Il Regolamento del Consiglio garantisce, anche con la determinazione di limiti di tempo, il contemperamento dell'esigenza di partecipazione con quelle di funzionalità del Consiglio.
  7. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.Le eccezioni alla pubblicità delle sedute sono previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio soltanto in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la riservatezza di persone e gruppi.
  8. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dalla Legge e dal Regolamento.

 

Art. 13

Commissioni Consiliari

  1. Il Consiglio Comunale può avvalersi di Commissioni Consiliari costituite nel proprio seno, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, a carattere consultivo con compiti di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Alle suddette non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
  2. Il Regolamento stabilisce la loro caratterizzazione e le loro competenze per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
  3. Salvo diverse disposizioni di legge, le commissioni consiliari sono presiedute dal Sindaco o da suo delegato.
  4. Le Commissioni Consiliari: a) esaminano ed approfondiscono proposte di deliberazioni loro assegnate, con le procedure all'uopo stabilite; b) esprimono pareri preliminari di natura non vincolante, in ordine a quelle iniziative sulle quali sia previstala preventiva consultazione; c) svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte; d) possono invitare a partecipare ai propri lavori, ove non ne sia prevista la presenza, gli Assessori, i Revisori dei conti, gli organi di partecipazione, i funzionari e i rappresentanti delle forze politiche, sociali ed economiche, per l'esame di specifici argomenti; e) sono tenute a sentire il Sindaco ogni qualvolta costui lo richieda.
  5. Le Commissioni Consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale, dagli Enti e dalle aziende dipendenti dal Comune: notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini della generale funzione di vigilanza e controllo. Alle richieste delle Commissioni non può essere opposto il segreto d'ufficio. Comunque i consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
  6. La commissione Statuto e Regolamenti esamina e redige le proposte da sottoporre al Consiglio Comunale riguardanti l'adeguamento dello Statuto e i Regolamenti comunali.

 

CAPO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 14

Diritti e doveri del Consigliere comunale

  1. I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
  2. Esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
  3. Hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento. Nei casi determinati dalla legge, essi sono tenuti al segreto d'ufficio e, in ogni caso, alla riservatezza.
  4. Le indennità, sotto forma di gettone di presenza, spettanti ai Consiglieri sono stabilite dalla legge. Esse spettano per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni Consiliari secondo le modalità previste dai Regolamenti comunali.

 

Art. 15

Decadenza dei consiglieri a seguito di assenze non giustificate

  1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte. I Consiglieri assenti dovranno presentare le motivazioni dell''assenza entro 7 giorni per iscritto al Sindaco, che ne darà comunicazione al Consiglio al momento della discussione sulla eventuale declaratoria di decadenza.
  2. I Consiglieri comunali che non partecipino a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tal riguardo, il Sindaco, in seguito all'accertamento delle assenze maturate, provvede all'immediata comunicazione scritta al Consigliere interessato sull'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
  3. La decadenza del Consigliere è pronunciata dal Consiglio Comunale che decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nella stessa seduta ha luogo la surrogazione del Consigliere decaduto, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità del soggetto surrogante.
  4. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale continuano a esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

 

Art. 16

Dimissioni del Consigliere

  1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere presentate per iscritto al Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni possono , altresì, essere formalmente dichiarate nel corso di una seduta consiliare.
  2. Le dimissioni, una volta presentate, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
  3. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo a surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

 

Art. 17

Gruppi Consiliari

  1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento consiliare.
  2. I gruppi dispongono, tenuto conto delle effettive disponibilità dell'Ente e delle esigenze comuni a ciascun gruppo, di idoneo locale individuato dal Sindaco nell'ambito degli immobili di proprietà dell'Ente, nonché di attrezzature e servizi necessari all'esercizio del mandato elettorale secondo quanto stabilito dal regolamento consiliare.
  3. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le delibere di Giunta sono consegnate ai capigruppo.

 

 

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 18

Competenze

  1. La Giunta, sulla base delle competenze previste dalla legge, collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, opera attraverso deliberazioni collegiali. Compie tutti gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e non espressamente demandati dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, alla competenza di altri organi; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sullo stato di attuazione di piani e programmi; svolge attività di impulso e proposta nei confronti dello stesso.
  2. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori competenze per ambiti omogenei di materie in conformità alle leggi vigenti.
  3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
    1. approva i progetti, i programmi esecutivi e i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai Responsabili dei servizi;
    2. elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
    3. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
    4. può proporre al Consiglio l'adozione o la modifica di regolamenti predisponendone lo schema;
    5. modifica le tariffe e propone al consiglio i criteri per la determinazione delle nuove;
    6. nomina i componenti delle commissioni per i concorsi pubblici;
    7. approva i Regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
    8. dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni salvo quanto disposto dall'art. 42 lett. l) del TUEL e salvo non ritenga di demandare la decisione al consiglio comunale;
    9. emana indirizzi, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato;
    10. approva gli accordi di contrattazione decentrata e gli atti di programmazione per la gestione del personale;
    11. fissa, ai sensi del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
    12. determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
    13. approva il Piano economico di Gestione;
    14. dispone la promozione e la resistenza in giudizio e la conseguente nomina del legale di fiducia, la conciliazione e transazione delle liti salvi i casi in cui la legge preveda la competenza del consiglio comunale.

 

Art. 19

Composizione ed organizzazione

  1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un minimo di 3 ad un massimo di 6 Assessori, tra cui il Vicesindaco, che sono nominati e cessano dalla carica a norma di legge. Gli Assessori sono scelti tra i consiglieri. È assicurata, di norma, la rappresentanza tra uomini e donne.
  2. Può essere nominato un assessore tra persone esterne al consiglio purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e di particolari competenze ed esperienze tecniche, amministrative e professionali. L'assessore esterno partecipa ai lavori del consiglio e delle commissioni senza diritto di voto.
  3. La Giunta delibera con la presenza di almeno tre componenti, compreso il sindaco, e a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del sindaco o di chi ne fa le veci.
  4. Salvo diversa decisione, le sedute della giunta non sono pubbliche.
  5. La Giunta può adottare un regolamento per la disciplina della propria attività.

 

Art. 20

 

Vicesindaco

  1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco, anche quale ufficiale di governo, in caso di vacanza della carica, di impedimento o di assenza, a norma di legge.
  2. In caso di impedimento o assenza temporanea del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

 

Art. 21

 

Nomina e requisiti del Vicesindaco e degli Assessori. Revoca

  1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
  2. Il conferimento di deleghe rilasciate agli Assessori deve essere comunicato al Consiglio e pubblicato all'albo pretorio.
  3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
  4. Il Sindaco sostituisce gli Assessori revocati o dimissionari se lo ritiene opportuno o, obbligatoriamente, quando il numero degli assessori è divenuto inferiore a quello minimo stabilito nell'articolo 18. Della nomina dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
  5. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

 

 

CAPO IV

 

IL SINDACO

 
 

Art. 22

 

Funzioni

  1. Il Sindaco rappresenta l'Ente anche in giudizio e sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali ed ha potere di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
  2. Esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dal presente Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.
  3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni.

 

Art. 23

 

Attribuzioni di amministrazione

  1. Il Sindaco, quale responsabile dell'amministrazione del Comune, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri.
  2. Ha attribuzioni di vigilanza e poteri di autoorganizzazione.
    In particolare:
    1. dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
    2. promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
    3. nomina o revoca il Segretario comunale secondo quanto stabilito dalla legge e gli conferisce o revoca, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore generale; attribuisce - eventualmente anche a persone esterne all'amministrazione - gli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa e quelli di collaborazione e di consulenza in base ad esigenze effettive e verificabili;
    4. può nominare un vicesegretario con funzioni vicarie scelto tra i funzionari apicali nominati responsabili dei servizi;
    5. nomina il nucleo di valutazione, previo parere della Giunta.
  3. In caso di necessità e urgenza il Sindaco adotta i provvedimenti di competenza della Giunta. I provvedimenti così adottati sono sottoposti a ratifica della Giunta nella prima seduta successiva alla loro adozione.

 

Art. 24

Mozione di sfiducia. Cause di cessazione dalla carica di sindaco

  1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
  2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia del Consiglio ai sensi di legge.
  3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione dei nuovi organi. Fino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
  4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate al Consiglio Comunale, per iscritto. Decorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione con annuncio diretto in Consiglio, divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica di Sindaco a tutti gli effetti di legge.

 

 

TITOLO III

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 25

Organizzazione degli uffici e del personale

  1. Il Comune disciplina con apposito regolamento, in conformità con il presente Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

 

Art. 26

Principi e criteri direttivi

  1. Il Comune: a) impronta l'attività amministrativa ai principi della democrazia, dell'imparzialità, della partecipazione e della separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione spettanti agli organi burocratici; b) disciplina il procedimento amministrativo garantendo il contraddittorio dei soggetti direttamente interessati alla formazione dei provvedimenti secondo il principio di legalità e assoggetta l'attività amministrativa al controllo di gestione, determinando strumenti e procedure per la valutazione del rendimento e dei risultati.

 

Art. 27

Redazione degli atti amministrativi

  1. Gli atti amministrativi devono essere redatti in modo da consentire una facile comprensione. I provvedimenti di annullamento, revoca o modifica di precedenti atti devono dichiarare espressamente l'annullamento, la revoca o la modifica e recare esplicita menzione del contenuto dell'atto annullato, revocato o modificato.

 

Art. 28

Regolamento degli uffici e dei servizi

  1. Il Regolamento degli uffici e dei servizi, di competenza della giunta, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa e i rapporti reciproci tra uffici e servizi.
  2. L'organizzazione del Comune si articola in aree direzionali, servizi, settori o unità operative e uffici, secondo criteri di omogeneità anche mediante ricorso a strutture trasversali.
  3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali e riconosce la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati.

 

Art. 29

Diritti e doveri dei dipendenti

  1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo le categorie economiche e professionali stabilite nelle disposizioni contrattuali e di legge, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini assolvendo con correttezza e tempestività agli incarichi attribuiti nel rispetto delle competenze e degli obiettivi assegnati.
  2. Sono direttamente responsabili verso il Sindaco, il Segretario comunale, il Direttore, se nominato, il Titolare di posizione organizzativa degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle funzioni.

 

Art. 30

Il Segretario Comunale

  1. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti. E' responsabile degli strumenti individuati dall'Ente per garantire il controllo interno di regolarità amministrativa e, attraverso pareri, direttive interpretative e conferenze dei servizi, assicura la conformità delle fonti dell'ordinamento comunale, dei provvedimenti amministrativi e dei decreti e delle ordinanze sindacali, alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
  2. In particolare, dirige l'attività dei Responsabili di Area coordinandola e organizzandola al fine della migliore ed efficiente funzionalità dell'intera struttura operativa, qualora il Direttore Generale non sia stato nominato; b) prende parte con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio con diritto di iniziativa per provvedimenti a valenza organizzativa generale; c) roga i contratti nei quali il Comune è parte e autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente; d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco; e) riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità o di disfunzione gestionale.

 

Art. 31

Direttore Generale

  1. Il Sindaco può nominare un direttore generale, eventualmente anche associandosi con altri Comuni, per attribuirgli le funzioni e i compiti previsti dalla legge e dal regolamento degli uffici e dei servizi.
  2. Se il Direttore generale non è nominato compete al Segretario la sovrintendenza e il coordinamento dell'attività dei responsabili dei servizi.
  3. Al Segretario possono essere conferite le funzioni di Direttore con provvedimento sindacale.

 

Art. 32

I responsabili degli Uffici e dei Servizi (di Posizione Organizzativa)

  1. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei programmi approvati dall'amministrazione, delle direttive impartite dal Sindaco e con l'osservanza dei principi e criteri fissati dallo statuto e dal regolamento, esercitano i poteri e le attribuzioni di gestione amministrativa. Si differenziano tra loro esclusivamente per il tipo di funzione svolta ed incarico ricevuto. Possono essere preposti a singole strutture dell'organizzazione e sono responsabili della legalità e correttezza amministrativa dell'attività svolta e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e agli scopi fissati dagli organi elettivi. Godono di autonomia nella organizzazione e gestione delle risorse e dei beni strumentali loro assegnati per il raggiungimento dei risultati.
  2. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Sindaco a dipendenti di ruolo in categoria apicale e di adeguata qualifica funzionale oppure a personale esterno mediante contratti, anche di diritto privato, a tempo determinato.
  3. Compiti, funzioni, diritti e doveri, criteri di nomina e la revoca dei responsabili sono disciplinati nel regolamento degli uffici e dei servizi.

 

Art. 33

Collaboratori con contratti a termine. Ufficio di staff.

  1. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, può conferire incarichi a esperti professionisti e collaboratori di fiducia, esterni all'amministrazione, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine nel caso in cui nell'organico dell'ente o non esista un'unità operativa con competenza nella materia o non sia in grado per ragioni obiettive di fornire la collaborazione necessaria.
  2. Il Sindaco, secondo quanto disposto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, provvede anche con personale esterno alla costituzione degli uffici di supporto agli organi di direzione politica e alla nomina di un proprio staff.

 

Art. 34

Pari opportunità

  1. I regolamenti comunali di organizzazione assicurano a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali delle donne.

 

 

CAPO II

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 35

Principi. Forme di gestione dei servizi pubblici

  1. Il Comune provvede nell'ambito delle proprie competenze alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e l'attività rivolta a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
  2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
  3. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme: in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda; in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune. Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
  4. I poteri che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

 

Art. 36

Le Aziende speciali

  1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale, il Comune può costituire una o più aziende speciali, enti strumentali, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
  2. Organi dell'azienda speciale sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
  3. La nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione e del Direttore compete al Sindaco. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, nel suo seno.
  4. Il regolamento aziendale è adottato dal Consiglio di Amministrazione.
  5. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
  6. Salva diversa disciplina stabilita dalla legge, lo Statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione contabile e finanziaria, nonché forme autonome di verifica gestionale.

 

Art. 37

Istituzioni

  1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune senza rilevanza imprenditoriale e personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
  2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.
  3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
  4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
  5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.
  6. Il Regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'Istituzione.

 

Art. 38

Convenzioni

  1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
  2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

 

Art. 39

Consorzi

  1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Enti per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
  2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.
  3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati.
  4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

 

Art. 40

Accordi di programma

  1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
  2. Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, o riguardi materie concernenti il traffico, la costruzione di opere pubbliche e private di uso pubblico, l'adesione del Sindaco all'accordo deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

 

 

TITOLO IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 41

Demanio e patrimonio

  1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge.
  2. Sono redatti dettagliati inventari di tutti i beni comunali, secondo le norme stabilite nel Regolamento di contabilità.

 

Art. 42

Ordinamento finanziario e contabile

  1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge, che stabilisce i principi contabili che si applicano alle attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione, nonché alla disciplina del dissesto.
  2. Il Regolamento di contabilità del Comune stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'Amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione di carattere finanziario e contabile.
  3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

 

Art. 43

Attività finanziaria del Comune

  1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
  2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
  3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla Legge, il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, imposte, tasse e tariffe.
  4. Il Comune applica le imposte, tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

 

Art. 44

Bilancio comunale

  1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato, nei limiti fissati dalla legge, dal Regolamento di contabilità, compresa la fattispecie di mancata approvazione del bilancio nei termini previsti dalle leggi.
  2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
  3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
  4. La Giunta provvede alla gestione del bilancio a mezzo dei Responsabili degli Uffici e dei servizi, vigila sullo stato e sui tempi di attuazione dei programmi previsti e verifica i risultati della gestione da comunicare al Consiglio Comunale e al Collegio dei Revisori dei conti.

 

Art. 45

Rendiconto della gestione

  1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
  2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
  3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

 

Art. 46

Attività contrattuale

  1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede, mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
  2. La stipulazione dei contratti ad opera dei responsabili dei servizi deve essere preceduta dalla determinazione ove vengono indicati il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

 

Art. 47

Revisione economico finanziaria

  1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un Collegio di Revisori composto da tre membri.
  2. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
  3. L'attività del Collegio dei revisori, i rapporti con gli organi del Comune e le modalità di espletamento delle proprie funzioni sono disciplinati dal Regolamento di contabilità del Comune.

 

Art. 48

Controlli interni

  1. L'Amministrazione comunale sviluppa, con adeguati metodi e strumenti, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'Ente.
  2. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.
  3. Il nucleo di valutazione è nominato dal sindaco previo parere della Giunta Comunale.

 

 

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 49

Partecipazione popolare

  1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati all'Amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
  2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo, attraverso l'istituto della consultazione mediante assemblea popolare.
  3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento in cui vengono definitive le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

 

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 50

Forme associative. Volontariato

  1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
  2. A tal fine, il Comune, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra comunale.
  3. Per ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
  4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o con caratteristiche incompatibili con i principi costituzionali, le norme vigenti e il presente statuto.
  5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
  6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni. Promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
  7. Garantisce che le attività di volontariato e gratuite, prestate nell'interesse collettivo e generale, siano dotate dei mezzi necessari per la migliore riuscita e tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

 

CAPO III

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 51

Consultazioni. Referendum

  1. L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
  2. Può essere indetto dall'amministrazione o richiesto dalla popolazione il referendum.
  3. Le forme e la disciplina delle consultazioni e del referendum sono stabilite in apposito regolamento.

 

Art. 52

Istanze e petizioni

  1. I cittadini, singoli o associati, possono intervenire con istanze e petizioni nei procedimenti di programmazione o per promuovere interventi tesi alla tutela di interessi collettivi. Tali istanze e petizioni vengono acquisite al protocollo generale del Comune o vengono trasmesse al Comune con lettera raccomandata.
  2. Le richieste sono indirizzate al Sindaco, che le trasmette immediatamente all'organo competente per materia.
  3. Il Sindaco e la Giunta Comunale, per istanze e petizioni di propria competenza, rispondono entro trenta giorni dal loro deposito.
  4. Le istanze e le petizioni di competenza del Consiglio Comunale vengono inoltrate al Sindaco per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, da tenersi entro i successivi trenta giorni.
  5. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, gli interessati partecipano nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

 

Art. 53

Interrogazioni

  1. Gli organismi della partecipazione possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale secondo le rispettive competenze.
  2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite nel Regolamento.

 

CAPO IV

TRASPARENZA

Art. 54

Forme di pubblicità e diritto di accesso

  1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, le iniziative del Comune, degli enti e aziende da esso dipendenti, sono rese pubbliche utilizzando gli strumenti di comunicazione esistenti e promuovendone, se ritenuto opportuno, altri.
  2. Un apposito regolamento disciplina sia le forme di pubblicità dell'attività amministrativa, sia il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio di atti e provvedimenti.

 

Art. 55

Accesso agli atti e alle informazioni dei consiglieri comunali

  1. I consiglieri possono accedere agli atti e alle informazioni utili all'espletamento del mandato e tenuti dalle unità organizzative e dai loro organismi strumentali. Le modalità di esercizio del diritto e i tempi del rilascio (in ogni caso non superiori ai trenta giorni) sono disciplinati dal regolamento nel rispetto dei seguenti principi: a) il consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge; b) nel caso di atti preparatori, l'accesso è consentito solo quando l'atto è completamente perfezionato; c) il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti anche in strumenti informatici è esente dal pagamento dei costi nei limiti dello stanziamento per le spese di funzionamento del consiglio comunale.

 

Art. 56

Il Difensore Civico

  1. Il Consiglio comunale istituisce l'istituto del Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
  2. Il Difensore civico è eletto dal consiglio col voto favorevole dei due terzi dei componenti.Se tale maggioranza non viene raggiunta, la votazione è ripetuta in due distinte successive sedute, da tenersi entro trenta giorni, e il difensore civico è eletto se ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri entrambe le volte.
  3. Ogni ulteriore disposizione riguardante la nomina, i criteri per la stessa, i poteri, le funzioni, l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del difensore civico è prevista nell'apposito regolamento.

 

TITOLO VI

ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 57

Regolamenti

  1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, adotta regolamenti di organizzazione, di esecuzione ed indipendenti:
    1. sulla propria organizzazione;
    2. nelle materie ad esso demandate dalle Leggi e dallo Statuto;
    3. nelle materie di competenza in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
    4. nelle materie in cui esercita funzioni.

 

Art. 58

Ambito di applicazione dei regolamenti

  1. La disciplina regolamentare incontra i seguenti limiti:
    1. non può contenere disposizioni in contrasto con le norme e i principi costituzionali, con i principi fissati dalle leggi e con il presente Statuto;
    2. l'efficacia è limitata all'ambito comunale;
    3. non può contenere norme a carattere particolare;
    4. non può avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
    5. non può essere abrogata che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento disciplina l'intera materia già dettata dal regolamento anteriore.

 

Art. 59

Procedimento per la formazione dei regolamenti

  1. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale ed entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva.
  2. Si verifica abrogazione automatica delle norme statutarie e regolamentari incompatibili con l'entrata in vigore di legislazione in materia di ordinamento degli Enti locali.
  3. I regolamenti e le disposizioni di applicazione, oltre che nelle forme previste, vanno pubblicizzate in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza ai cittadini e da chiunque ne abbia interesse.

 

TITOLO VII

VIGENZA E REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 60

Modalità

  1. Le deliberazioni di revisione statutaria sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità previste dalla legge.
  2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente.
  3. Il precedente statuto, approvato con deliberazione consiliare n. 77 del 30-09-1997, è abrogato.
  4. L'entrata in vigore di nuove leggi in materia di ordinamento dei comuni abroga le norme statutarie incompatibili con i principi fissati dalle stesse.

 

Art. 61

Disposizioni finali e transitorie

  1. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio. È altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione sarda e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
  2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.
  3. Lo Statuto si compone di n. 61 (sessantuno) articoli inseriti in n. 22 (ventidue) pagine dattiloscritte per via informatica, comprese quelle contenenti il frontespizio e l'indice. Ciascuna pagina della copia originale è controfirmata dal Sindaco e dal Segretario. La prima e l'ultima pagina sono firmate dai medesimi per esteso.

 

 


INDICE

TITOLO I - I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Configurazione giuridica

Art. 2 - Territorio, Stemma, Gonfalone, Sito Internet

Art. 3 - Uso della Bandiera

Art. 4 - Finalità

Art. 5 - Principio della partecipazione

Art. 6 - Forme di cooperazione e collaborazione

Art. 7 - Principi di organizzazione dell'attività comunale

Art. 8 - Albo Pretorio

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I - Il consiglio Comunale

Art.   9 - Funzioni

Art. 10 - Prima adunanza

Art. 11 - Comunicazione dei componenti della Giunta e linee programmatiche

Art. 12 - Funzionamento del Consiglio

Art. 13 - Commissioni Consiliari

Capo II - I Consiglieri Comunali

Art. 14 - Diritti e doveri del consigliere comunale

Art. 15 - Decadenza dei consiglieri a seguito di assenze non giustificate

Art. 16 - Dimissioni del consigliere

Art. 17 - Gruppi Consiliari

Capo III - La Giunta Comunale

Art.18 - Competenze

Art.19 - Composizione ed organizzazione

Art.20 - Vicesindaco

Art.21 - Nomina e requisiti del Vicesindaco e degli Assessori. Revoca

Capo IV - Il Sindaco

Art.22 - Funzioni

Art.23 - Attribuzioni di amministrazione

Art.24 - Mozione di sfiducia. Cause di cessazione dalla carica di sindaco

TITOLO III - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Capo I - L'amministrazione comunale

Art.25 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art.26 - Principi e criteri direttivi

Art.27 - Redazione degli atti amministrativi

Art.28 - Regolamento degli uffici e dei servizi

Art.29 - Diritti e doveri dei dipendenti

Art.30 - Il Segretario comunale

Art.31 - Direttore generale

Art.32 - I Responsabili degli uffici e dei servizi (di posizione organizzativa)

Art.33 - Collaboratori con contratto a termine. Ufficio di Staff.

Art.34 - Pari opportunità

Capo II - Servizi pubblici locali

Art.35 - Principi. Forme di gestione dei servizi pubblici

Art.36 - Le aziende speciali

Art.37 - Istituzioni

Art.38 - Convenzioni

Art.39 - Consorzi

Art.40 - Accordi di programma

TITOLO IV - ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art.41 - Demanio e patrimonio

Art.42 - Ordinamento finanziario e contabile

Art.43 - Attività finanziaria del comune

Art.44 - Bilancio comunale

Art.45 - Rendiconto della gestione

Art.46 - Attività contrattuale

Art.47 - Revisione economico finanziaria

Art.48 - Controlli interni

TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I - Partecipazione e decentramento

Art.49 - Partecipazione popolare

Capo II - Associazionismo e volontariato

Art. 50 - Forme associative. Volontariato

Capo III - Modalità di partecipazione

Art. 51 - Consultazioni. Referendum

Art. 52 - Istanze e petizioni

Art. 53 - Interrogazioni

Capo IV - Trasparenza

Art. 54 - Forme di pubblicità e diritto di accesso

Art. 55 - Accesso agli atti e alle informazioni dei consiglieri comunali

Art. 56 - Il Difensore Civico

TITOLO VI - ATTIVITÀ' NORMATIVA

Art. 57 - Regolamenti

Art. 58 - Ambito di applicazione

Art. 59 - Procedimento per la formazione

TITOLO VII - VIGENZA E REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 60 - Modalità

Art. 61 - Disposizioni finali e transitorie


 

Data di ultima modifica: 05/01/2017

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