Risposte alle domande più frequenti
In questa sezione è pubblicato l'elenco delle domande più frequenti poste all'Ente. Queste rappresentano per noi un mezzo per dare una risposta a quesiti di carattere generale e specifici, che interessano la cittadinanza, gli operatori economici, i turisti, e tutti coloro che vorranno consultarle. Le domande risposte (FAQ - Domande frequenti) sono ordinate per settore dell'Ente. Sono consultabili liberaremente o attraverso il motore di ricerca sottostante.
Il preavviso è l’atto discrezionale che l’Amministrazione Comunale di Esempio ha adottato per agevolare il cittadino, non è previsto dal Codice della Strada o da altra norma. Solitamente viene lasciato dagli agenti della Polizia Municipale sul parabrezza del veicolo, ma essendo esposto all’esterno , non sempre si ha la certezza di trovarlo. La mancanza del preavviso non potrà essere motivo di richiesta di annullamento del procedimento, la conseguenza sarà la notifica del verbale tramite il servizio postale.
La notifica è l’atto che porta a conoscenza il trasgressore o l’obbligato in solido (il proprietario, l’usufruttuario o l’utilizzatore a titolo di locazione ) dell’avvenuta violazione delle norme del C.d.S. Può avvenire “immediatamente”, quando al trasgressore si contesta e notifica l’infrazione, o successivamente quando l’atto viene spedito tramite servizio postale alla residenza dell’ intestatario risultante ai pubblici registri. In alcuni casi la notifica può avvenire tramite i messi comunali secondo le forme previste dal codice di procedura civile.
A seguito delle modifiche al Codice della Strada dal 13/08/2010 i termini per notificare i verbali sono di 90 gg. per il trasgressore o l’intestatario del veicolo nel caso d’ infrazione non contestata al trasgressore e di 100 gg. per l’intestatario del veicolo nel caso l’infrazione sia già stata contestata al trasgressore.
Le spese di notifica comprendono gli oneri di accertamento e di elaborazione del verbale nonché le spese postali sostenute dall’Amministrazione Comunale di Esempio per la notifica, per un importo complessivo attuale di € 15.00. Nei casi in cui si rendano necessarie più ristampe e notifiche, le spese si moltiplicano per il numero delle rielaborazioni e spedizioni effettuate fino alla notifica del verbale.
Nel caso di smarrimento del solo bollettino postale precompilato, si può eseguire il versamento sul c/c n° 10628097, intestato a Servizio Polizia Municipale di Esempio, indicando sulla causale: “verbale n° ….. del …..” Il versamento dovrà essere effettuato entro 10 gg. dall’accertamento solo nel caso del preavviso di sosta ritrovato sul parabrezza ed invece entro 60 gg. dalla contestazione o notifica del verbale.
Nel caso sia stato smarrito tutto il verbale è necessario presentarsi presso gli uffici della Polizia Locale oppure inviare una e-mail di richiesta contenente dati utili alla ricerca dell’atto a: vigili@sdigitalpa.it allegando copia del documento d’identità dell’avente titolo.
La sanzione è stata pagata oltre il 10° giorno dalla data dell’accertamento. In questo caso bisogna detrarre dall’importo complessivo indicato sul bollettino quanto già versato, integrando le sole spese di notifica, sempre sul conto corrente postale numero 10628097, indicando sulla causale il numero del verbale indispensabile per abbinare in maniera univoca il pagamento.
In questi casi non si può più pagare il minimo editale previsto per quell’ infrazione; la sanzione dovuta, dal 61° giorno, è pari alla metà del massimo previsto per legge, costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo ed è pagabile fino a quando non viene emessa la cartella esattoriale.
Bisogna restituire il verbale al Servizio di Polizia Municipale di Esempio (o all’organo accertatore se diverso): presentandosi presso gli uffici della Polizia Locale oppure inviando la documentazione via e-mail a vigili@digitalpa.it, indicando in quest’ultimo caso un numero telefonico al quale essere richiamati e accertandosi personalmente che il fax sia giunto a destinazione in forma leggibile. Il verbale reso deve essere sempre accompagnato da idonea documentazione comprovante la vendita.
Per il veicolo a motore, trattandosi di bene mobile registrato, l’unico documento valido per legge ai fini della traslazione della proprietà, è il formale atto pubblico di vendita. Non è possibile tener conto della procura a vendere che rimane un accordo privato opponibile in via di regresso esclusivamente tra le parti.
Gli articoli che regolano il procedimento contenzioso sono:
- art. 203
- art. 204
- art. 204-bis
- art. 205
Si. Per il ricorso al Giudice di pace è previsto il versamento di un tributo che varia in proporzione all’importo della sanzione. L’importo del tributo va da un minimo di euro 33,00 (trentatre\00) ad un massimo di euro 187,00 (centottantasette\00). Per i dettagli sulle modalità del versamento e quantificazione dell’importo si rimanda alle prescrizioni fornite dalla cancelleria del Giudice di pace che direttamente riceve il ricorso.
Attualmente l’ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente per il Comune di Esempio è quello del Comune di Esempio.
No, il ricorso si redige su carta libera.
Il ricorso va presentato o inviato all’organo accertatore che ha redatto il verbale (Polizia Municipale di Esempio) tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Il preavviso di sosta non è un atto formale contro cui si può opporre ricorso. Il ricorso al giudice di pace può essere presentato solo dopo aver ricevuto la notifica del verbale da parte dell’organo accertatore, ed entro 30 gg. da tale notifica . il ricorso al Prefetto può essere presentato entro il termine di 60 giorni dalla notifica.
Se entro sessanta giorni dalla contestazione (momento in cui un organo la Polizia Municipale Le ha contestato una violazione) o dalla notifica del verbale (giorno in cui ha ricevuto il verbale) quest'ultimo non viene pagato e non viene presentato ricorso al Prefetto o opposizione al Giudice di Pace, il verbale diventa " titolo esecutivo" cioè l'Amministrazione ha diritto a riscuotere la somma tramite il ruolo. Lei riceverà, quindi, dopo qualche mese, una cartella esattoriale nella quale troverà gli estremi del verbale con la somma da pagare così composta: doppio della sanzione originariamente prevista, oltre alle spese di procedimento, postali e di notifica, aggi esattoriali e interessi maturati.
Il prefetto può definire il ricorso entro un termine complessivo di 180 gg. dalla data di spedizione, più 150 gg. per notifica di eventuali ordinanze ingiunzione, dalla spedizione ( o presentazione ) all’organo accertatore. Qualora il ricorso venga spedito direttamente all’ufficio Territoriale del Governo il termine ultimo sarà conteggiato in 210 gg. Sempre aumentato di 150 gg per la notifica del provvedimento. Dopo tale termine il ricorso ammissibile, che non sia stato rigettato, s’intende accolto. Se invece, entro il termine anzidetto, il ricorso è stato rigettato, l’organo accertatore provvede a notificare il rigetto e l’ingiunzione di pagamento agli interessati entro 150 gg. dalla data di emissione di tale decreto.
Il ricorso deve essere sottoscritto dal soggetto destinatario della contestazione immediata o soggetto solidale destinatario della notificazione del verbale di contestazione. Non è ammissibile un ricorso firmato unicamente da un soggetto estraneo al procedimento sanzionatorio.
Un ricorso inammissibile non produce alcun effetto giuridico, equivale ad un ricorso mai presentato. Qualora entro 60 gg non sia stata pagata la sanzione in misura ridotta, verrà applicata la procedura prevista dal Codice della Strada per un importo pari alla metà del massimo della sanzione edittale. Nelle violazioni per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, il Prefetto emetterà ordinanza ingiunzione di pagamento.
Nel caso in cui il Prefetto respinga un ricorso, l’importo dovuto è pari alla metà del massimo della sanzione prevista per quella violazione.
Non è possibile anticipare l’esito del ricorso; se il Prefetto respinge il ricorso verrà notificata ordinanza ingiunzione con decreto di rigetto, contro il predetto decreto prefettizio gli interessati possono ricorrere, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace.