Il Servizio di PROTEZIONE CIVILE, è stato istituito ai sensi dell’art. 1 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225, al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
L’art. 108 del D. Lgs. 112/1998 108. Individua e conferisce alle regioni e agli enti locali delle funzioni amministrative specifiche. Ai Comuni sono conferite le seguenti funzioni:
- Attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
- Adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- Predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 , e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
- Attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- Vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- Utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.